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Articolo aggiuntivo n. 6.0.89 al ddl S.576 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 22/05/13

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Contributi per arredi non recuperabili)

        1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

        ''e-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subìto gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma''.

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

        3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

        4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

        5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4».

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

Ministeri

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Ministero dell'economia e delle finanze

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Ministero dello sviluppo economico

-

-

-

-

-

-

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

-

-

-

-

-

-

Ministero della giustizia

-

-

-

-

-

-

Ministero degli affari esteri

-

-

-

-

-

-

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

-

-

-

-

-

-

Ministero dell'interno

-

-

-

-

-

-

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

-

-

-

-

-

-

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

-

-

-

-

-

-

Ministero della difesa

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

-

-

-

-

-

-

Ministero per i beni e le attività culturali

-

-

-

-

-

-

Ministero della salute

-

-

-

-

-

-

Totale

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0