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Proposta di modifica n. 1.70 al ddl C.1359 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 06/09/13

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: I Presidenti delle Camere convocano il Comitato in una data compresa entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Nella prima seduta il Comitato elegge a voto segreto il Presidente. Nell'elezione, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età. Immediatamente dopo, il Comitato elegge un ufficio di presidenza composto da tre vicepresidenti, con voto segreto e limitato ad uno, e quattro segretari, con voto segreto e limitato a due. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per età.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.