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Proposta di modifica n. 1.12142 al ddl S.1385 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso (Precluso dall'approvazione dell'em. 1.7001(testo 2))

testo emendamento del 04/02/15

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo dei relativi candidati. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza. In caso di espressione di un'unica preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al candidato capolista. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo."

        Conseguentemente,

        1) al comma 14, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo:

            «Ad esclusione del capo lista, accanto al nominativo di ciascun candidato sono riportati due rettangoli per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.

        2) al comma 18, capoverso "Art. 84" apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sostituire le parole: «secondo l'ordine numerico di presentazione» con le seguenti: «a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente»;

            b) al comma 2, sostituire le parole: «procedendo secondo l'ordine decrescente», ovunque ricorrano, con le seguenti: «a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente».