Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 6.0.97 al ddl S.576 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 22/05/13

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la completa rimozione di macerie contenenti amianto)

        1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

            a) le aree interessate dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

            b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

        2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

            a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

            b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegna ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenete amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

        3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al presente comma. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

        4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

        5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

Ministeri

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Ministero dell'economia e delle finanze

10,0

10,0

Ministero dello sviluppo economico

-

-

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

-

-

Ministero della giustizia

-

-

Ministero degli affari esteri

-

-

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

-

-

Ministero dell'interno

-

-

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

-

-

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

-

-

Ministero della difesa

5,0

5,0

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

-

-

Ministero per i beni e le attività culturali

-

-

Ministero della salute

-

-

Totale

15,0

15,0