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Proposta di modifica n. 10.381 ai ddl C.579 , C.581 , C.582 , C.580 , C.568 , C.466 , C.398 , C.399 , C.355 , C.357 , C.379 , C.329 , C.21 , C.32 , C.33 , C.34 , C.148 , C.178 , C.179 , C.180 , C.247 , C.177 , C.243 , C.284 , C.757 , C.758 , C.839 , C.861 , C.14 , C.8 , C.939 , C.1002 , C.1259 , C.1273 , C.1319 , C.1439 , C.1543 , C.1660 , C.1706 , C.1748 , C.1925 , C.1953 , C.2051 , C.2147 , C.2221 , C.2227 , C.2293 , C.2329 , C.2338 , C.2378 , C.2402 , C.2423 , C.2441 , C.2458 , C.2462 , C.2499 , C.2613 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 11/02/15

  Al comma 1, capoverso Art. 70, sostituire il quarto comma con il seguente:
  La Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti nei casi stabiliti con disposizioni di legge costituzionale.

  Conseguentemente:
   sostituire il quinto comma, con il seguente:

  I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge quanto previsto dal quarto comma si applica nei casi stabiliti con disposizioni di legge costituzionale e solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
   all'articolo 39, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti a norma dell'articolo 70, quarto comma, della Costituzione, nei casi seguenti:
   a) per le leggi di cui agli articoli 81, sesto comma, 114, terzo comma, 117, quarto, quinto e nono, comma, 118, quarto comma, 119, terzo, quinto e sesto comma, 120, secondo comma e 132, secondo comma, della Costituzione;
   b) per la legge che reca le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio e per la legge relativa al sistema nazionale e coordinamento della protezione civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera u), della Costituzione;
   c) per la legge che determina gli indicatori di riferimento di cui all'articolo 119, quarto comma, della Costituzione;
   d) per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini e per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

  6-ter. La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti a norma dell'articolo 70, quinto comma, della Costituzione, nei casi stabiliti dal comma 6-bis.