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Proposta di modifica n. 5.7 al ddl C.2803 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Approvato

testo emendamento del 16/02/15

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le attività della Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono estese al settore dei beni e delle attività culturali e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che assume la denominazione di «Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo».