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Proposta di modifica n. 4.1 ai ddl C.1174 , C.1528 , C.2150 , C.2767 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Approvato (Id. em. 4.02, 4.05)
argomenti:  

testo emendamento del 18/02/15

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo con le seguenti: La sospensione della prescrizione si applica ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

nuova formulazione del 04/03/15

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima.