Proposta di modifica n. 4.1
ai ddl C.1174 , C.1528 , C.2150 , C.2767 in riferimento all'articolo 4.
presentato il 18/02/2015 in II Giustizia della Camera da Carlo SARRO (FI-PdL) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 4.02, 4.05)
argomenti:
testo emendamento del 18/02/15
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo con le seguenti: La sospensione della prescrizione si applica ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
nuova formulazione del 04/03/15
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima.