Articolo aggiuntivo n. 1.01 ai ddl C.440 , C.341 , C.741 , C.761 , C.1125 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 11/09/13

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis

  1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, sono agrumeti caratteristici:
   a) i limoneti della costiera amalfitana, del lago di Garda, di Rocca Imperiale, di Siracusa, di Fernminello del Gargano, di Interdonato Messina Jonica;
   b) gli aranceti del Gargano;
   c) il bergamotto calabrese;
   d) gli aranceti liguri;
   e) gli agrumeti siciliani;
   f) le clementine di Calabria e del golfo di Taranto;
   g) gli agrumeti della Piana di Gioia Tauro.

  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede alla individuazione dei territori nei quali sono situati ulteriori agrumeti caratteristici rispetto a quelli indicati al comma 1, per la salvaguardia dei quali si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a).