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Articolo aggiuntivo n. 9.060 ai ddl C.664 , C.186 , C.199 , C.255 , C.681 , C.733 , C.15 , C.961 , C.1154 , C.1161 , C.1325 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Id. em. 9.02

testo emendamento del 17/09/13

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis. – 1. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata non superiore a trenta giorni, effettuate da partiti e movimenti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.