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Proposta di modifica n. 20.26 al ddl S.1676 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Respinto

testo emendamento del 19/02/15

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, compresi i parchi ed i giardini, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività e alla movimentazione degli stessi dal luogo di produzione alla sede dell'impresa non si applicano le disposizioni relative al trasporto del presente decreto».