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Proposta di modifica n. 8.17 al ddl S.1676 in riferimento all'articolo 8.
argomenti:  

testo emendamento del 19/02/15

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione si applicano i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione"».