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Proposta di modifica n. 10.1 al ddl S.1676 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 19/02/15

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

        «a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, da cumularsi con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e/o del Rating di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012 e/o Attestazione del modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione Sodal Accountability 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa di servizi energetici. Il possesso contestuale di tutte le registrazioni, certificazioni e attestazioni di cui alla presente lettera a), cumulate con quelle previste dal comma 7, articolo 75, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esenta gli operatori economici dal versamento dell'importo della garanzia. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e/o delle certificazioni e/o attestazioni sopra richiamate. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 e/o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e/o un'impronta idrica (water footprint) ai sensi della norma UNI ISO 14046 Environmental management – water footprint – Principles, requirements and guidelines».