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Sub Emendamento n. 1.0.100/1 dell'emendamento 1.0.100 al ddl S.1676 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 24/02/2015 in XIII Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato da Antonio D'ALI' (FI-PdL) e altri
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/02/15

All'emendamento 1.0.100, capoverso "Art. 1-bis" aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun, o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».