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Sub Emendamento n. 1.0.100/2 dell'emendamento 1.0.100 al ddl S.1676 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 24/02/2015 in XIII Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato da Antonio D'ALI' (FI-PdL) e altri
  • status: Approvato

testo emendamento del 24/02/15

All'emendamento 1.0.100, capoverso "Art. 1-bis" aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Chiunque avvii, dalla data di entrata in vigore delle presente legge, la produzione di un impianto per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in carenza delle prescrizioni sancite ai sensi della direttiva 2013/30/UE, come recepita dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, per il rilascio del titolo concessorio unico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».