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Sub Emendamento n. 53.9 testo 2/9 al ddl S.1676 in riferimento all'articolo 53.
  • status: Inammissibile
argomenti:  

testo emendamento del 24/02/15

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter)prevedere il divieto di qualsiasi attività di prospezione e ricerca finalizzata alla coltivazione e alla lavorazione di idrocarburi liquidi, condotta mediante perforazione, entro una fascia di 10 chilometri in linea d'aria dai siti protetti, da aree destinate alle coltivazioni biologiche e certificate nonché di prodotti DOP e IGP o da aree di produzione di vini DOC e DOCG, al fine di preservare l'autenticità e il marchio di detti prodotti. Il divieto si applica anche alle eventuali perforazioni eseguite nel sottosuolo delle predette aree e siti protetti in orizzontale o in obliquo;».