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Proposta di modifica n. 13.11 ai ddl C.282 , C.950 , C.1122 , C.1339 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 17/09/13

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis) il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo I, norme per la revisione delle accise sui prezzi dei carburanti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) diminuzione delle misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;
   b) stabilire la diminuzione di cui alla lettera a) qualora il prezzo dei carburanti aumenti in misura pari o superiore, sulla media del periodo, di un punto percentuale rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel DEF;
   e) stabilire che in ogni caso la diminuzione deve essere definita con cadenza annuale entro il 31 dicembre di ogni anno per stabilire le aliquote per l'anno successivo in riferimento all'incremento del prezzo rispetto all'anno precedente a tale data.