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Proposta di modifica n. 1.13 al ddl C.2844 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 02/03/15

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire i capoversi 2-bis e 2-ter, con i seguenti:
  2-bis.
Le banche popolari non possono essere quotate in mercati regolamentati o far parte di un gruppo bancario all'interno del quale vi siano banche costituite in forma di società per azioni.
  2-ter. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Decorsi inutilmente dodici mesi senza che siano state rimosse le cause della violazione o che sia stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o a liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.