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Proposta di modifica n. 1.226 al ddl C.2844 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato (Id. em. 1.84, 1.83, 1.82, 1.85, 1.77, 1.76, 1.113)

testo emendamento del 02/03/15

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente:
  2-ter.1 In caso di trasformazione deliberata ai sensi del comma 2-ter, lo statuto della società per azioni risultante dalla trasformazione può prevedere, per le azioni possedute da uno stesso soggetto, che il diritto di voto sia limitato ad una misura massima non inferiore al 3 per cento del capitale sociale.

nuova formulazione del 05/03/15

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun aventi diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiori al cinque per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. In caso di violazione del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.».