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Proposta di modifica n. 1.253 al ddl C.2844 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 02/03/15

  Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. L'assemblea della società per azioni risultante dalla fusione o dalla trasformazione può, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-ter, con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda:
   a) l'attribuzione di un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto che dimostri di aver mantenuto continuativamente la piena proprietà delle azioni per un periodo non inferiore a 24 mesi. Nel calcolo dei 24 mesi si terrà conto anche del periodo di ininterrotta iscrizione a libro soci della banca precedente la data di efficacia della trasformazione o della fusione da cui risulti la società per azioni;
   b) che il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda dei casi, siano eletti secondo il meccanismo del voto di lista e una parte dei componenti tali organi sia tratta dalla lista che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci cui, ai sensi della lettera a), lo statuto sociale attribuisce il voto maggiorato.

  1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ove la banca risultante dalla trasformazione o dalla fusione abbia emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, la Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione relative all'attribuzione di un voto maggiorato, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.