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Proposta di modifica n. 1.120 al ddl C.2844 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 02/03/15

  Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Fuori dal caso di cui al comma 1, le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, per le quali sussistano ragioni di interesse dei creditori ovvero esigenze di rafforzamento patrimoniale attestate nei provvedimenti di competenza della Banca d'Italia, sono deliberate con le maggioranze meno elevate tra quelle previste dagli statuti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.