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Proposta di modifica n. 1.138 al ddl C.2844 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 02/03/15

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 150-bis:
    1) al comma 1, le parole: «banche popolari e alle» sono soppresse;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma. 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquies-decies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-duodevicies»;
    3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20».