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Proposta di modifica n. 1.161 al ddl C.2844 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 02/03/15

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 2 e non è superiore a 30».