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Proposta di modifica n. 5.22 al ddl C.2844 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 02/03/15

  Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì alle attività realizzate dalle Università e gli altri Enti pubblici di Ricerca finalizzate a:
   a) sistematizzare a scopi informativi e di vendita i risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta al loro interno;
   b) commercializzare il diritto d'uso di un brevetto o di un altro titolo di proprietà intellettuale frutto delle attività di ricercatori del sistema pubblico;
   c) costituire reti tecnologiche o di ricerca tra esse e sistemi coordinati per la commercializzazione dei brevetti registrati al loro interno ai fini dell'utilizzazione da parte delle imprese
   d) valorizzazione i risultati della ricerca scientifica e tecnologica, attraverso la creazione di start up innovative;
   e) stipulare accordi, convenzioni e contratti, comunque denominati, con il sistema camerale, con le associazioni delle imprese, con i distretti industriali e con le reti d'impresa.

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire le cifre: 36,9, 33,3, 40,3 e 35 con le seguenti: 40,9, 37,3, 44,3 e 39.