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Proposta di modifica n. 15.2 ai ddl C.282 , C.950 , C.1122 , C.1339 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 17/09/13

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Fiscalità ambientale).

  1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità basate sul contenuto di CO2 dei prodotti commercializzati in sostituzione del sistema «cap & trade» basato su emissioni nei territori dei singoli Stati, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, a contrastare fenomeni di «dumping ambientale» e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili, in conformità con i princìpi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente:
   a) alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro;
   b) a programmi ed azioni finalizzate alla decarbonizzazione, alla indipendenza energetica, alla riduzione della CO2, alla sostenibilità;
   c) al finanziamento:
    1) dell'uso delle fonti rinnovabili e dei prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;
    2) del risparmio energetico attraverso programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;
    3) delle tecnologie e dei sistemi di generazione di energia termica ed elettrica, anche a fini di mobilità e trasporto sostenibili, alimentati da fonti rinnovabili e da prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;
    4) delle spese di investimento sostenute per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate;
   d) alla esenzione/riduzione della tassazione a:
    1) siti civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici;
    2) sistemi, impianti e tecnologie;
    3) prodotti, processi e sistemi tutti realizzati, nelle fasi di fabbricazione, di esercizio e di smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;
   e) alla esenzione/riduzione della tassazione sul consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;
   f) al finanziamento di campagne di informazione sull'impatto di prodotti e servizi sul clima quali ad esempio la carbon footprint (CFP), la water footprint aumentando la consapevolezza del consumatore verso prodotti a minor impatto ambientale, a ridotto contenuto di carbonio, a basso consumo di acqua, ad alta riciclabilità, oltre che nella fase di fabbricazione anche nella fase di esercizio e di smaltimento a fine vita;
   g) alla adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di standard internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto.

  2. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.