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Proposta di modifica n. 1.5 ai ddl C.1039 , C.1138 , C.1189 , C.2580 , C.2786 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato
argomenti:  

testo emendamento del 03/03/15

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'articolo 24 del decreto legislative 6 settembre 2011 n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 24.
(Confisca).

  1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere fruito di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, anche se oggetto di condono o di definizione anticipata del contenzioso tributario. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.
  2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma I, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili, il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, per il tempo necessario per la decisione definitiva su istanza di ricusazione presentata dal difensore nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino alla identificazione ed alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2. e durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.
  3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 c 2. quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo».

  Conseguentemente sopprimere il comma 6.