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Articolo aggiuntivo n. 14.01 ai ddl C.1039 , C.1138 , C.1189 , C.2580 , C.2786 in riferimento all'articolo 14.
  • status: Approvato

testo emendamento del 03/03/15

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art.14-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 159).

  1. L'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 43.
(Rendiconto di gestione).

  1. All'esito della procedura e comunque dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5».

  2. L'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 44.
(Gestione dei beni confiscati).

  1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati in via definitiva nei procedimenti di prevenzione e nei procedimenti penali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2 del medesimo articolo.