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Articolo aggiuntivo n. 32.01 ai ddl C.1039 , C.1138 , C.1189 , C.2580 , C.2786 in riferimento all'articolo 32.

testo emendamento del 03/03/15

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
  1. L'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.
(Soggetti destinatari).

  1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:
   a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;
   b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, del delitto di cui all'articolo 12-quinquies. Comma 1,del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ovvero dei delitti di cui agli articoli 416-ter c.p., 418 c.p.;
   c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
   d) a coloro che operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;
   e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
   f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo I della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
   g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
   h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
   i) alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione attiva in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, siano dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.
   l) ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal titolo II, Capo 1, del codice penale che rientrino nelle categorie di cui all'articolo 1, lettere a) e b)».