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Articolo aggiuntivo n. 32.02 ai ddl C.1039 , C.1138 , C.1189 , C.2580 , C.2786 in riferimento all'articolo 32.

testo emendamento del 03/03/15

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
  L'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.
(Titolarità della proposta. Competenza).

  1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, comma 2 e comma 3 c.p.p., dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. La proposta deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni specializzate distrettuali di cui al comma 4.
  2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), lettera i) e lettera l), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica proponente.
  3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.
  4. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto e della corte di appello sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali. Il presidente del tribunale assicura che il collegio sia composto da magistrati di specifica esperienza nella materia o comunque già assegnati a funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.
  5. Sono altresì istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di S. Maria Capua Vetere. Alle predette sezioni distaccate si applicano le norme riguardanti le sezioni specializzate distrettuali.
  6. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale di cui all'articolo 5, comma 4.
  7. Il presidente trasmette copia della sola proposta al procuratore distrettuale perché formuli proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione. 11 procuratore distrettuale entro il suddetto termine può integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente, può formulare ulteriori richieste o proposte al tribunale, può segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 c.p.p.
  8. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2».