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Sub Emendamento n. 10.504/5 dell'emendamento 10.504 al ddl S.1577 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Respinto (INAMMISSIBILE (LIMITATAMENTE ALLA PRIMA PARTE) E RESPINTO (LIMITATAMENTE ALLA SECONDA PARTE))

testo emendamento del 04/03/15

All'emendamento 10.504, sostituire le parole: «mantenimento della figuro del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;» con le seguenti parole: «revisione della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di assicurare in tutti gli enti locali la funzione di direzione apicale dell'ente, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, prevedendo e disciplinando il corrispondente profilo professionale nel ruolo unico per il conferimento di tale incarico ai dirigenti iscritti al ruolo nonché, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, gli specifici requisiti professionali per il conferimento a soggetti non iscritti al ruolo, secondo criteri commisurati alle dimensioni e complessità degli enti; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata».

        Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole ne sostituire il numero 4) con il seguente:

        «4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti. all'albo nazionale dei segretari. comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 nel profilo professionale di direttore generale e soppressione del relativo albo; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario;».