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Articolo aggiuntivo n. 1.02 al ddl C.2844 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 10/03/15

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente comma: «3-bis. Le banche che svolgono attività di commercio in proprio di strumenti finanziari non possono svolgere anche le altre attività previste dal presente articolo».
  2. Le banche che operano ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare quale tipo di attività intendono svolgere e procedere, ove necessario, alla riorganizzazione del proprio assetto societario.