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Sub Emendamento n. 0.2.1000.1 al ddl C.2844 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/03/15

  Sostituire il comma 16 con il seguente:
  «In caso di mancato rispetto delle modalità di cui ai precedenti commi e dei termini di cui al comma 5, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a indennizzare il consumatore con il pagamento, per ogni giorno di ritardo, di un importo pari al cinque per cento della disponibilità esistente sul conto al momento della richiesta di trasferimento. La misura del risarcimento di cui al precedente comma è raddoppiata per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo giorno. In caso di eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal consumatore in conseguenza del mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto altresì a indennizzare il cliente della perdita subita. È fatto salvo il diritto del consumatore al risarcimento dell'eventuale maggior danno.».