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Articolo premissivo n. 01.1 al ddl S.1504 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 10/03/15

All'articolo premettere il seguente:

        «Art. 01. - 1. All'articolo 1 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, al primo comma è premesso il seguente:

            a) "01. Prima di presentare la domanda di scioglimento del matrimonio le parti possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato oppure esercente l'attività presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto di comune accordo. Questi, mediante un percorso di almeno cinque incontri, ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. In ogni caso, a prescindere dall'esito concreto della procedura, il consulente o il mediatore familiare deve rilasciare alle parti un'attestazione da essa sottoscritta, in cui dà atto che le stesse hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita; compito del consulente e/o del mediatore familiare è altresì quello di formulare una dettagliata proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale"».