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Proposta di modifica n. 1.103 al ddl S.1504 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/03/15

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Nei casi di cui agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il termine di sei mesi decorre rispettivamente dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. In caso di presenza di figli minori, i termini di un anno e sei mesi sono rispettivamente determinati in due anni e diciotto mesi. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta"».