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Proposta di modifica n. 1.17 al ddl S.1504 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 10/03/15

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assegnazione di entrambe le cause, di separazione e di divorzio, al medesimo magistrato non implica una trattazione unitaria delle stesse, anche se il giudice, per ragioni di economia ordinamentale, può stabilire una determinazione unitaria dei rapporti economici intercorrenti tra i coniugi. Allo stesso modo, l'eventuale accertamento dell'addebito di responsabilità nell'ambito della separazione andrà valutato in relazione agli accordi economici in sede di sentenza del divorzio».