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Articolo aggiuntivo n. 2.0.102 al ddl S.1504 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 2.0.101 nell'odg G2.0.101)

testo emendamento del 10/03/15

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori modifiche al codice civile in tema di provvedimenti riguardo ai figli, affidamento a un solo genitore, assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)

        1. All'articolo 337-ter del codice civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

        "Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori e solo in via residuale stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore. Il giudice dispone, fin dalla prima udienza di comparizione delle parti, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, in misura comunque non inferiore a tre giorni settimanali, anche non consecutivi, salvo che uno dei due genitori adduca ragioni tali da giustificare un diverso assetto e ne faccia esplicita richiesta. Fissa altresì la misura è il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori o di entrambi, il giudice può disporre l'affidamento familiare dei figli minori ad un parente di uno dei due genitori entro il quarto grado, anche se non ha avuto rapporti significativi con i minori. Il giudice, ove ritenga motivatamente di non poter adottare provvedimenti che comportino l'affidamento ovvero il collocamento dei minori alla cerchia familiare, può in via eccezionale e straordinaria e per un tempo limitato affidare i minori a terzi estranei. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito che, nel caso di affidamento familiare, provvede anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare".

        2. All'articolo 337-quater del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

        "Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriali, a carico di uno dei due genitori e qualora ritenga .con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore anche con modalità assistite".

        3. All'articolo 337-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, dopo le parole: "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che 1'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio", sono inserite le seguenti: "ovvero ospiti frequentemente un'altra persona all'interno della casa familiare";

            b) il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Ciascun genitore qualora ritenga, con riferimento al prevalente interesse del minore, di cambiare residenza deve ottenere il preventivo consenso da parte dell'altro, che si esprime entro il termine perentorio di trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il genitore si sia espresso, il consenso si ritiene validamente acquisito. Qualora il rifiuto del consenso da parte di uno dei due genitori appaia ingiustificato e non rispondente all'interesse del minore, l'altro genitore può ricorrere al giudice tutelare per ottenere un provvedimento che autorizzi il cambiamento di residenza del minore. Il cambiamento di residenza, in mancanza del consenso da parte dell'altro genitore ovvero del provvedimento del giudice tutelare, obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore"».