presentato il 10/03/2015 in Assemblea del Senato da Gian Marco CENTINAIO (Lega) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso (Precluso dalla reiezione degli emm. 1.0.101 e 2.0.100)
testo emendamento del 10/03/15
«Art. 3-bis.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis e 2-bis si applicano anche ai procedimenti di separazione o divorzio ancora non definiti con sentenza passata in giudicato al momento dell'entrata in vigore della legge.
2. Le disposizioni di cui agli articoli l-bis e 2-bis non si applicano nel caso in cui uno dei due coniugi sia stato condannato con sentenza definitiva passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 570, 572, 581, 582, 583, 609-bis e 612-bis del codice penale.
In tal caso, qualora sia stata pronunciata già la separazione o il divorzio in applicazione della presente legge, il giudice dovrà disporre un assegno di mantenimento a carico del coniuge condannato.
Tale corresponsione dell'assegno determinato dal giudice avrà effetto retroattivo, a far data dall'udienza presidenziale di separazione.».