Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 3.0.105 al ddl S.1504 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Respinto

testo emendamento del 10/03/15

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 155-bis del codice civile)

        1. All'articolo 155-bis, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso le decisioni di maggior interesse sono adottate congiuntamente da entrambi i genitori; il genitore al quale la prole non sia. stata affidata ha il diritto e il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli e può ricorrere al giudice quando siano state assunte unilateralmente dal genitore affidatario decisioni di maggior interesse o ritenga siano state assunte decisioni pregiudizievoli per la prole».