presentato il 10/03/2015 in Assemblea del Senato da Sergio DIVINA (Lega) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 10/03/15
«Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 155-sexies del codice civile)
1. All'articolo 155-sexies del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:
"Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che. abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, prendendo in considerazione la sua spontanea opinione, tenendo conto dell'età e del grado di maturità.
Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali idonei. al di fuori degli uffici giudiziario L'audizione deve essere sempre verbalizzata in modo dettagliato e, a richiesta di almeno una delle parti, registrata con mezzi audiovisivi"».