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Articolo aggiuntivo n. 3.0.115 al ddl S.1504 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Respinto

testo emendamento del 10/03/15

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 19 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

        1. L'articolo 19 delle disposizioni eli attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 19. - (Disciplina). - La vigilanza. sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del comitato di cui all'articolo 14, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

        Per il giudizio disciplinare è competente il comitato di cui all'articolo 14, presieduto dal procuratore generale della Repubblica competente per territorio"».