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Proposta di modifica n. 1.100 al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 11/03/15

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

        1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        5-bis. Qualora il minore sia dichiarato adottabile e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il giudice, nel decidere sull'adozione, tiene conto anche dei legami affettivi significativi con la famiglia affidataria.

        5-ter. Qualora il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in adozione ad altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.

        5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto delle valutazioni dei servizi sociali, del parere delle famiglie coinvolte e dell'associazione che eventualmente accompagna la famiglia affidataria».