Proposta di modifica n. 1.104
al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 11/03/2015 in Assemblea del Senato da Rosetta Enza BLUNDO (M5S) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 11/03/15
Al comma 1, sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:
«5-bis. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento durante il quale sia stato effettivamente sperimentato un idoneo e comprovato progetto di reinserimento del minore nella propria famiglia di origine, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria».