Proposta di modifica n. 1.117
al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 11/03/2015 in Assemblea del Senato da Ivana SIMEONI (Misto) e altri
status: Respinto
testo emendamento del 11/03/15
Al comma l, sostituire il capoverso «5-quater» con il seguente:
«5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto delle valutazioni dei servizi sociali, ascoltato il minore se ha compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore se capace di discernimento. Il giudice, qualora alla luce di particolari condizioni oggettive valuti prioritaria, nell'interesse del minore, la salvaguardia di legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il, minore e la famiglia affidataria, può decidere anche in difformità dalla valutazione dei servizi sociali».