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Proposta di modifica n. 1.16 al ddl C.2893 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 17/03/15

  Al comma 2, capoverso articolo 270-quater.1, aggiungere infine le seguenti parole: La pena può essere diminuita di un quarto per chiunque, dissociandosi dall'attività e dall'organizzazione terroristica, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, anche aiutando l'Autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.