Proposta di modifica n. 1.16
al ddl C.2893 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 17/03/2015 in II Giustizia della Camera da Khalid CHAOUKI (PD)
testo emendamento del 17/03/15
Al comma 2, capoverso articolo 270-quater.1, aggiungere infine le seguenti parole: La pena può essere diminuita di un quarto per chiunque, dissociandosi dall'attività e dall'organizzazione terroristica, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, anche aiutando l'Autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.