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Articolo aggiuntivo n. 4.06 al ddl C.2893 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 17/03/15

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  Dopo l'articolo 266-bis è inserito il seguente:

Art. 266-ter.
(Intercettazioni di comunicazioni epistolari).

  1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266 è consentita l'intercettazione delle comunicazioni epistolari.