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Proposta di modifica n. 8.3 al ddl C.2893 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Approvato

testo emendamento del 17/03/15

  All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Fino al 31 gennaio 2018:
   a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, comma 2, 270-ter, 20-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, comma 2, 414, comma 2 del codice penale;
   b) con le stesse modalità di cui all'articolo 23, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, che sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei Servizi di informazione per la sicurezza;
   c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria precedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;
   d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'AISE o dell'AISI, quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di Copertura.

nuova formulazione del 18/03/15

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Fino al 31 gennaio 2018:
   a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, comma 2, 270-ter, 20-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, comma 2, 414, comma 4 del codice penale;
   b) con le stesse modalità di cui all'articolo 23, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, che sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei Servizi di informazione per la sicurezza;
   c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria precedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;
   d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'AISE o dell'AISI, quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura.