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Articolo aggiuntivo n. 19.01 al ddl C.2893 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 17/03/15

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubbliche, con aggiornamenti periodici, attraverso il proprio sito web istituzionale, le aree di crisi all'estero nelle quali l'incolumità dei cittadini italiani è posta a rischio.
  2. Fermo restando che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o organizzare i viaggi stessi, il Ministero indica, anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti atti a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione a non effettuare il viaggio nella aree di crisi di cui al comma 1.
  3. I cittadini italiani che, senza giustificato motivo, non si siano attenuti alle indicazioni di cui al comma 2, rimborsano le spese sostenute dallo Stato per il soccorso e il rimpatrio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 dei decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a), della legge 11 agosto 2014 n. 125.