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Proposta di modifica n. 1.201 al ddl C.2915 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 17/03/15

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: l'esenzione fino alla fine del comma con le seguenti: i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo:
    sostituire da 2 a 9-quinquies con i seguenti:
  2. Al relativo onere, valutato in 359 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2015 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  4. L'esenzione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti dei terreni agricoli lasciati incolti, fatti salvi i riposi colturali e le aree preventivamente individuate dai comuni come destinate a pascolo, o privi delle opere a tutela della pubblica incolumità o della sicurezza idrogeologica, poste dalla legge a carico dei proprietari. A tal fine con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate disposizioni volte a consentire ai comuni, secondo criteri di uniformità applicativa, di adottare regolamenti per la individuazione dei terreni assoggettati all'imposta municipale propria (IMU) e per la sua determinazione.
    alla rubrica, sostituire le parole: montani e parzialmente montani con la seguente: agricoli;
   all'articolo 2, sopprimere il comma 2.