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Proposta di modifica n. 1.10 al ddl C.2915 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 17/03/15

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: si applica fino alla fine del comma con le seguenti: si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo:
    sostituire da 2 a 9-quinquies con il seguente:
  2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 359 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 359 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori di tutti i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale secondo le modalità previste dal presente comma.;
    alla rubrica, sostituire le parole: montani e parzialmente montani con la seguente: agricoli;
   all'articolo 2, sopprimere il comma 2.