presentato il 19/03/2015 in II Giustizia della Camera da Massimo ARTINI (Misto) e altri
testo emendamento del 19/03/15
All'articolo 1-bis aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis-1.
È istituito il registro delle applicazioni finalizzate all'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici. Tale registro dovrà prevedere l'archiviazione dei seguenti dati:
a) Nome del software;
b) Produttore;
c) Versione;
d) Ambito di applicazione;
e) Numero di utilizzi per gli ambiti definiti dalla legge.
Art. 1-bis.2.
Il registro della applicazioni definito al comma 1-bis.1, è reso fruibile, con clausola di riservatezza, tramite le procedure informatiche definite dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, alle seguenti figure, senza autorizzazione:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del CSM;
c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
e) i garanti delle associazioni di categoria e della protezione dei dati individuali.