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Sub Emendamento n. 0.2.100.3 al ddl C.2893 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 19/03/15

  All'articolo 1-bis aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis-1.

  È istituito il registro delle applicazioni finalizzate all'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici. Tale registro dovrà prevedere l'archiviazione dei seguenti dati:
   a) Nome del software;
   b) Produttore;
   c) Versione;
   d) Ambito di applicazione;
   e) Numero di utilizzi per gli ambiti definiti dalla legge.

Art. 1-bis.2.

  Il registro della applicazioni definito al comma 1-bis.1, è reso fruibile, con clausola di riservatezza, tramite le procedure informatiche definite dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, alle seguenti figure, senza autorizzazione:
   a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
   b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del CSM;
   c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
   d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
   e) i garanti delle associazioni di categoria e della protezione dei dati individuali.