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Proposta di modifica n. 8.21 al ddl S.576 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/05/13

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. È autorizzato lo stanziamento di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2013 e per la durata di sei anni, a favore della ricostruzione architettonica e strutturale dell'Aquila e dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis».

        Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. All'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        ''6-bis. A decorrere dall'anno 2013, e per la durata di sei anni, le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 27 per cento''».